LA MESSA ALLA PROVA DELLE SOCIETA’

Di recente è stata emessa una importante sentenza del Tribunale di Bari la quale prevede che l’istituto della messa alla prova è applicabile anche agli enti imputati per responsabilità amministrativa derivante dalla commissione di un reato.
La responsabilità amministrativa degli enti “nasce” con il Decreto Legislativo 231/2001 e comporta, ove si commetta un reato all’interno di una azienda (anche se l’autore resta sconosciuto) l’applicazione di sanzioni interdittive (la chiudono, ad esempio, almeno temporaneamente, tanto per intenderci) e pecuniarie (questa è più semplice).
Orbene, dal 2014 è possibile per gli imputati – persone fisiche – “evitare” il processo “mettendosi alla prova” ossia sottoporsi a gratuiti lavori di pubblica utilità, risarcendo la vittima, ecc… .
Tale possibilità, quasi da subito è stata richiesta più volte dagli avvocati anche per le persone giuridiche.
Finalmente, anche per gli enti, è stata concessa questa possibilità, ma sicuramente i passaggi più interessanti dell’ordinanza di ammissione del Giudice di Bari sono due.
Infatti, il Giudice, correttamente – si aggiunge -, considera come cause della mancata applicazione in questi anni della messa alla prova per due ordini di ragioni: la “svista legislativa” e l’“incertezza applicativa”.
In buona sostanza, tale problema nasce dal Legislatore che non ha coerentemente coordinato le normative tra di loro (nel 2014 poteva essere inserito nel Decreto un articolo di riferimento, o nel Codice Penale) e una critica ai propri colleghi magistrati, i quali sarebbero incerti nell’applicazione (ossia: quali prescrizioni devo dare ad un ente, che cosa deve fare per “mettersi alla prova”).
Entrambe le problematiche sono state superate dal giudicante pugliese: gli effetti favorevoli di questo istituto si estendono anche agli enti (la messa alla prova è di certo un istituto favorevole all’imputato-azienda) e individua una serie di prescrizioni, quali, ad esempio, il versamento di una somma alla Protezione Civile, superando l’”incertezza applicativa”.
Si veda: Tribunale di Bari, prima sezione penale, 15 giugno 2023, n. 3601
