Orario di lavoro e tempi di riposo

Il periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a diposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività e delle sue funzioni, si definisce orario di lavoro.
La disciplina dell’orario di lavoro, che si applica a tutti i settori di attività, sia pubblico che privato, nasce a tutela dei tempi di riposo, della durata massima della prestazione lavorativa, del lavoro notturno, delle ferie e delle pause.
Qualsiasi periodo che non rientri nell'orario di lavoro, è definito tempo di riposo.
La legge distingue l’orario di lavoro normale dall’orario di lavoro straordinario, che non è altro che quello prestato in eccedenza rispetto al orario di lavoro contrattuale.
Per espressa disposizione di legge, lo straordinario deve essere retribuito con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva. L’orario di lavoro normale è fissato nel limite di 40 ore settimanali, ma i CCNL possono prevedere anche limiti inferiori, e la durata massima settimanale non può eccedere le 48 ore comprese delle ore di straordinario.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso per un periodo che non superi
Riposi obbligatori nell'orario di lavoro
Il lavoratore ha diritto a un riposo giornalieri di 11 ore consecutive ogni 24 ore e a un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, da calcolarsi come media in un periodo di 14 giorni. La contrattazione collettive può prevedere delle deroghe in merito alla frazionabilità dei periodi di riposo.
Il lavoratore, qualora l’orario di lavoro ecceda le 6 ore ha diritto a una pausa, la cui durata di norma è stabilita dal CCNL oppure in assenza, pari ad almeno 10 minuti.
Ferie
Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore un periodo minimo di 4 settimane di ferie retribuite, con facoltà della contrattazione collettiva a stabilire condizioni di miglior favore. In caso di mancata fruizione delle ferie, queste non possono essere monetizzate se non al momento della risoluzione del rapporto lavorativo.