Lavoro minorile

In applicazione della L. 977/67, del D.Lgs. 345/99 e della Costituzione, ai minori di 18 anni che stipulano un contratto di lavoro, è riservata una particolare tutela diretta a garantire la parità di trattamento retributivo, la sicurezza e l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

E’ opportuno specificare che la legge identifica due categorie di minori e l’appartenenza all’una o all’altra categoria comporta conseguenze sull’attività lavorativa a cui il minore può essere adibito:

  • Bambino: è il minore che non ha compiuto 15 anni di età o che non ha ancora assolto l’obbligo scolastico (attualmente l’istruzione obbligatoria è pari ad almeno 10 anni)
  • Adolescente: è il  minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni, che non è più soggetto all’obbligo scolastico

Condizioni per ammissione del minore al lavoro

In adempimento all’art. 37 c.2 Cost.  ‘’La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato’’ e in considerazione dell’innalzamento a 10 anni dell’obbligo scolastico, il limite di età attuale per l’accesso al lavoro attualmente è pari a 16 anni.

Il contratto di lavoro stipulato in violazione di tali disposizioni è nullo, tuttavia il lavoratore minore conserva il diritto alla retribuzione per tutto il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione nonché il diritto alle prestazioni previdenziali e assicurative.

Prima di essere ammesso al lavoro, il minore deve sottoporsi alla visita medica preventiva per accertare la sua condizione di idoneità al lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a garantire la visita medica preventiva e le successive visite periodiche a proprie spese, effettuare la valutazione dei rischi e fornire tutte le informazioni necessarie sulla sicurezza sia al minore che ai genitori o ai titolari di potestà genitoriale.

Attività lavorative consentite e vietate

I bambini, in generale, non possono essere adibiti al lavoro. Ma esistono alcune eccezioni per cui possono essere impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo previa verifica dell’esistenza di alcuni presupposti:

  • l’assenso scritto dei genitori o tutori;
  • l’attività lavorativa non deve pregiudicare in alcun modo la sicurezza, l’integrità psicofisica e  la frequenza scolastica 
  • venga rilasciata l’autorizzazione da parte dell’ ITL.

E’ assolutamente vietato adibire minori a lavorazioni pericolose o pesanti, che impiegano l’utilizzo di agenti chimici, fisici o biologici.

E’ altresì vietato adibire minori al lavoro notturno ad eccezione di:

  • attività di carattere artistico, culturale, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché vengano rispettati le disposizioni relative all’orario di lavoro e al riposo compensativo 
  • minori di età superiore a 16 anni adibiti a lavori notturni qualora non siano presenti altri adulti , esclusivamente per cause di forza maggiore che ostacolano il funzionamento aziendale e  solo per il tempo strettamente necessario, osservando sempre le disposizioni in merito al riposo compensativo

Retribuzione e trattamento previdenziale

Il minore ha diritto, a parità di lavoro, alla stessa retribuzione del lavoratore adulto e allo stesso modo ha diritto alle tutele previdenziali e assicurative anche quando il contratto di lavoro viene stipulato in violazione delle disposizioni di legge.

Sanzioni

A tutela del lavoro minorile è previsto un rigidissimo sistema sanzionatorio, per cui il datore di lavoro che non rispetti la disciplina del lavoro minorile è punito con una sanzione amministrativa, oppure in caso di violazioni più gravi persino con l’arresto.

Il fenomeno del lavoro minorile in violazione delle disposizioni legge è diffuso anche nel nostro paese, con maggiore affluenza nei settori della ristorazione, edilizia, negozi e altre attività commerciali e persino online per la realizzazione dei contenuti social.

Alcuni studi dimostrano che l’accesso al lavoro in età inferiore a quella consentita incide negativamente sulla crescita, l’educazione, la formazione e lo sviluppo professionale comportando di fatto gravi conseguenze in età adulta.

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *